Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa.

Sebbene abbia sede a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un’istituzione effettiva dell’Unione europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt’altra natura, vertendo sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa, Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono; Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento soggetto al controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1955848.pdf